I Giudici di legittimità, prendendo le mosse dai principi espressi dalla Corte EDU (cfr., in particolare, Grande Camera, 15 novembre 2016, caso A e B contro Norvegia), hanno concluso che:
i) la condotta di presentazione di una dichiarazione infedele costituisce un unico fatto materiale che viola due disposizioni tra loro diversamente sanzionate, allo stesso modo in cui un’unica condotta può integrare due reati diversi in concorso formale tra loro;
ii) non sussiste violazione dell’indicato divieto di “bis in idem”, nei casi di litispendenza, quando cioè una medesima persona sia perseguita o sottoposta contemporaneamente a più procedimenti (penale ed amministrativo) per il medesimo fatto storico e per l’applicazione di sanzioni formalmente o sostanzialmente penali, oppure quando tra i procedimenti vi sia una stretta connessione sostanziale e procedurale;
iii) in tali casi, deve essere garantito un meccanismo di compensazione che consenta di tener conto, in sede di irrogazione della seconda sanzione, degli effetti della prima così da evitare che la sanzione complessivamente irrogata sia sproporzionata. In caso quindi di sanzione (formalmente amministrativa ma) sostanzialmente penale ai sensi della Convenzione EDU, irrevocabilmente applicata all’imputato successivamente condannato in sede penale per il medesimo fatto storico, il giudice deve commisurare la pena tenendo conto di quella già irrogata, utilizzando, a tal fine, il criterio di ragguaglio previsto dall’art. 135 c.p., applicando, se del caso, le circostanze attenuanti generiche e valutando le condizioni economiche del reo;
iv) il meccanismo di compensazione non si applica, però, se la sanzione amministrativa è stata precedentemente pagata da persona diversa dal reo.