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19 / 10 / 21
Presupposti più stringenti per l’acquisizione dei tabulati telefonici

Relazione n. 55/2021 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

Si segnala l’interessante Relazione n. 55/2021 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, che analizza le novità introdotte dal d.l. n. 132/2021 in tema di acquisizione di tabulati telefonici ai fini di indagine penale.

Dal 30 settembre è infatti in vigore il nuovo testo dell’art. 132 del c.d. “Codice della privacy” (D.Lvo. 196/2003), che il legislatore ha modificato in via d’urgenza per adeguare l’ordinamento italiano ai principi enunciati dalla Grande sezione delle Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, H.K. c. Prokuratuur, limitando l’accesso ai dati contenuti nei tabulati a reati di una certa gravità e sottoponendone il controllo al giudice.

In sintesi, la novella si contraddistingue per la previsione dei seguenti presupposti applicativi che legittimano l’acquisizione dei tabulati:

  1. necessità che si tratti di reati puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni o dei reati di minaccia (art. 612 c.p.) e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono (art. 660 c.p.), quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi;
  2. sussistenza di sufficienti indizi di reato;
  3. rilevanza dell’acquisizione ai fini della prosecuzione delle indagini.

Un altro aspetto di rilevante novità riguarda la procedura acquisitiva, che ha assunto una duplice forma:

  1. la prima ordinaria, di carattere preventivo, che prevede la pronuncia di un decreto motivato del giudice procedente su richiesta del P.M. o del difensore dell’imputato, dell’indagato, della persona offesa e delle altre parti private;
  2. la seconda ex abrupto, che, quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, consente al P.M. di acquisire i dati con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente, il quale, nelle quarantotto ore successive, è chiamato a decidere sulla convalida con decreto motivato; se il decreto del P.M. non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

Visualizza la Relazione (PDF)