Con la Sentenza 28/2022 del 1 febbraio 2022 la Corte Costituzionale si è espressa in tema di criteri di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, stabilendo l’illegittimità dell’art. 53, comma secondo, della L. 689/1981, per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena, nella parte in cui prevede che il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di 250,00 euro (indicata dall’art. 135 del codice penale), anziché alla somma di 75,00 euro (indicata nella normativa in tema di decreto penale di condanna) e confermando la legittimità dell’individuazione, quale tetto massimo giornaliero, della somma di 2.500,00 euro.
3 / 02 / 22
Pena pecuniaria sostitutiva di pena detentiva breve
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il tasso giornaliero di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria di cui all’art. 53, comma 2, L. 689/1981.
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