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23 / 12 / 21
Misure di prevenzione patrimoniale

Con informazione provvisoria n. 21/2021 le Sezioni Unite hanno reso nota la decisione adottata il 16 dicembre 2021 in tema di misure di prevenzione patrimoniale.

Da un lato, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica (C. Cost. n. 24/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 d.lgs. n. 159/2011 in relazione all’art. 1, co. 1, lett. a), del medesimo decreto), al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, è la richiesta di revocazione di cui all’art. 28, co. 2, d.lgs. n. 159/2011 e non l’incidente di esecuzione.

Dall’altro, la Corte di Cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale, è tenuta ad annullare senza rinvio la sola misura fondata in via esclusiva sulla pericolosità generica.

Si attende con interesse il deposito della motivazione.