Da un lato, il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica (C. Cost. n. 24/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 d.lgs. n. 159/2011 in relazione all’art. 1, co. 1, lett. a), del medesimo decreto), al fine di far valere il difetto originario dei presupposti della misura, è la richiesta di revocazione di cui all’art. 28, co. 2, d.lgs. n. 159/2011 e non l’incidente di esecuzione.
Dall’altro, la Corte di Cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, per far valere gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale, è tenuta ad annullare senza rinvio la sola misura fondata in via esclusiva sulla pericolosità generica.
Si attende con interesse il deposito della motivazione.