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9 / 12 / 21
La vendita di Bitcoin può essere soggetta alla disciplina del Testo Unico della Finanza

La seconda sezione della Corte di Cassazione, in un procedimento cautelare avente ad oggetto fatti di riciclaggio, ribadisce che la vendita di #Bitcoin è soggetta alla disciplina del T.U.F. ove reclamizzata come proposta di investimento.

In questo caso l’omissione degli adempimenti previsti integra il reato di offerta abusiva fuori sede di cui all’art. 166 comma 1 lett. c) T.U.F.
Per la Suprema Corte “(…) la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d’investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento”.
Le #criptovalute non avrebbero dunque di per sé natura di strumento finanziario: solo quando la loro compravendita avviene al concreto fine di investimento entra in gioco la disciplina del T.U.F.

Pubblicato da

Pietro Savorana