Home » News » Ammissibilità della costituzione dell’ente esponenziale come parte civile

29 / 10 / 21
Ammissibilità della costituzione dell’ente esponenziale come parte civile

Nel procedimento relativo alla vicenda nota come “truffa dei diamanti”, che coinvolge i principali istituti di credito italiani, il G.U.P. di Milano, con Ordinanza del 20 ottobre 2021, ha ritenuto inammissibili le costituzioni quali parti civili degli enti esponenziali.

La decisione si pone nel solco dell’Ordinanza G.U.P. Milano, 2 febbraio 2021 ed aderisce alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. II, 8 marzo 2019, n. 10215), che prevede requisiti stringenti ai fini della costituzione di parte civile dell’ente rappresentativo di interessi collettivi.

Il Tribunale di Milano ha così ritenuto necessario che:
a) la tutela del particolare interesse offeso dal reato sia prevista in termini concreti e specifici dall’atto costitutivo dell’ente in data anteriore alla commissione dell’illecito penale;
b) la tutela dello specifico interesse offeso costituisca finalità essenziale o prevalente dell’ente;
c) l’ente dimostri di essersi attivato in concreto ed in data antecedente alla divulgazione della notizia criminis per la tutela dell’interesse offeso, non essendo sufficienti a tal fine mere iniziative informative e divulgative o precedenti costituzioni di parte civile del medesimo ente.

Viene perciò radicalmente esclusa la possibilità di costituzione di parte civile dell’ente il cui statuto preveda il perseguimento di finalità generiche, plurime e disomogenee.