La decisione si pone nel solco dell’Ordinanza G.U.P. Milano, 2 febbraio 2021 ed aderisce alla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. II, 8 marzo 2019, n. 10215), che prevede requisiti stringenti ai fini della costituzione di parte civile dell’ente rappresentativo di interessi collettivi.
Il Tribunale di Milano ha così ritenuto necessario che:
a) la tutela del particolare interesse offeso dal reato sia prevista in termini concreti e specifici dall’atto costitutivo dell’ente in data anteriore alla commissione dell’illecito penale;
b) la tutela dello specifico interesse offeso costituisca finalità essenziale o prevalente dell’ente;
c) l’ente dimostri di essersi attivato in concreto ed in data antecedente alla divulgazione della notizia criminis per la tutela dell’interesse offeso, non essendo sufficienti a tal fine mere iniziative informative e divulgative o precedenti costituzioni di parte civile del medesimo ente.
Viene perciò radicalmente esclusa la possibilità di costituzione di parte civile dell’ente il cui statuto preveda il perseguimento di finalità generiche, plurime e disomogenee.